STATUTO della “SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLD GYM – S.R.L.”

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Art. 1) E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata “SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLD GYM – S.R.L.” ovvero “GOLD GYM S.S.D. – S.R.L.”.

Art. 2) La società ha sede in Siena. Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune e comuni limitrofi  è deciso dall’ assemblea soci. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali e rappresentanze in Italia. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 3) La società ha per oggetto le seguenti attività:

  • l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, nelle varie forme, livelli e discipline;
  • l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nella varie attività sportive;
  • la gestione degli impianti a ciò necessari, e a tale scopo si affilierà alle Federazioni e Enti di promozione sportiva cui riterrà utile o necessario affiliarsi in funzione del suo sviluppo in una logica polisportiva, garantendo l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI, nonché degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui sarà affiliata, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto, nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle Società affiliate;
  • l’esercizio di attività commerciale (quali ad esempio ristorazione, vendita di articoli sportivo-sanitari, etc) in quanto strumentale, connessa ed accessoria rispetto all’oggetto

La Società non ha fini di lucro. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra la società si prefigge il fine di:

  1. assumere iniziative per la diffusione di livelli di interesse culturale di pratica sportiva tra la popolazione del territorio comunale di Siena e dei paesi limitrofi attraverso l’organizzazione e gestione di manifestazioni e strutture;
  2. mantenere contatti con enti, organismi, privati e pubblici, associazioni locali o di livello nazionale che si occupano delle attività di cui al presente oggetto;
  3. assumere in appalto o gestire direttamente impianti di natura sportiva, turistica o culturale privati o pubblici (autoparcheggi, camping, piscine, bar, ristoranti, strutture ricettive, musei).

In particolare la società si prefigge di:

  • promuovere l’esercizio di attività sportive in genere, quali fitness, ciclismo, pugilato, calcio, judo, kick boxing, savate, thai-boxe, ginnastica, sollevamento pesi, cultura fisica, kung fu, danza, yoga,pilates, ecc.;
  • promuovere iniziative per la creazione di una moderna coscienza sportiva tra tutti i cittadini;
  • mantenere i contatti con le altre società sportive e con i circoli ricreativi e culturali, per lo svolgimento di attività comuni;
  • svolgere attività che favoriscono l’attività motoria e sportiva degli adulti e della terza età;
  • svolgere attività nell’ambito del CONI, attraverso le Federazioni tra cui F.P.I., I.K.B.M.S. ed altre federazioni;
  • svolgere attività nell’ambito di organizzazioni ed enti di formazione e promozione sportiva e ricreativa;
  • svolgere attività per favorire la pratica sportiva degli ospiti (turisti) di Siena e zone limitrofe.

La società potrà svolgere qualunque atto od attività connessa od affine a quelle sopra indicate, nonchè compiere tutti gli altri atti e concludere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziare necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come:

  • assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in Imprese o società;
  • dare adesioni e partecipazioni ed Enti ed Organismi economici e consortili;
  • contrarre mutui con Istituti di Credito;
  • concedere contributi od incentivi a favore di associazioni od enti aventi finalità sportive come pure ad enti pubblici che ne assicurino l’utilizzo per analoghe finalità.

La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l’organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva. Il tutto in misura non prevalente nell’ambito dell’oggetto sociale e senza svolgimento di attività nei confronti del pubblico (segnatamente esclusa ogni attività prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993 e dal Decreto Legislativo numero 58/1998). La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli Statuti e ai regolamenti delle altre Federazioni di appartenenza e si impegna di accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico.

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta).

CAPITALE

Art. 5) Il capitale della società è di Euro 10.000,00= (diecimila virgola zero centesimi).

CONFERIMENTI – PARTECIPAZIONI

Art. 6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.

Art.  7)  Le  partecipazioni  dei  soci  sono  determinate  in  misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, con le limitazioni di cui all’articolo seguente. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Art. 10) Qualora un socio intendesse alienare a terzi la quota di sua proprietà o parte di essa, dovrà preventivamente informare gli altri soci e comunicare loro per iscritto il prezzo e le condizioni alle quali un  terzo  si  sia  eventualmente  impegnato  ad  acquistare  la  quota stessa. Tale  comunicazione  ha  valore  di  offerta  irrevocabile,  a  parità  di prezzo  e condizioni,  della  quota,  che  ciascun  socio  ha  diritto  di acquistare in proporzione alla quota posseduta. Se un socio non intendesse acquistare in tutto od in parte la quota offertagli, questa potrà essere acquistata dagli altri soci, sempre in proporzione alle quote possedute, o anche da un solo socio, quando tutti gli altri soci non abbiano esercitato il loro diritto di prelazione. Qualora  i  soci (o il  socio) non esercitassero il  loro diritto entro il termine di 30 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l’offerta, il trasferimento  al  terzo  potrà  avere  luogo,  sempre che  avvenga  al prezzo ed alle condizioni portate a conoscenza degli altri soci e sia effettuato entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 11) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle decisioni relative a:

  • cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;
  • proroga del termine di durata della società;
  • fusione o scissione della società;
  • revoca dello stato di liquidazione;
  • trasferimento della sede all’estero;
  • eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
  • compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, quarto comma, C.;
  • aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall’art. 2497 quater C.C. Il  socio  che  intende  esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all’organo amministrativo. La raccomandata dovrà essere inviata entro quindici giorni dal giorno in cui:

  • è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
  • il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
  • il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
  • in presenza di decisione dei soci o di delibera degli amministratori non soggetta ad iscrizione, è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli  amministratori  dovranno  annotare  senza  indugio nel libro soci l’avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Art. 12) In considerazione dell’esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della propria partecipazione. Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall’art. 2473, terzo e quarto comma, C.C.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art. 13) Sono riservate alla competenza dei soci:

  1. l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
  2. la nomina e la revoca degli amministratori;
  3. la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477, secondo e terzo comma, C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
  4. le modificazioni dell’atto costitutivo;
  5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
  6. le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento della società;
  7. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487, primo comma, C.;
  8. le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede nello stesso Comune.

Decisioni in forma assembleare

Art.  14)  Tutte  le  decisioni  dei  soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Convocazione dell’assemblea

Art. 15) L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

Art. 16) L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l’eventuale seconda convocazione dell’adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

  1. lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell’adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
  2. lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l’ora stabilite per l’assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
  3. messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall’assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l’avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

Art. 17) In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell’assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza che nessuno abbia manifestato opposizione alla trattazione dell’argomento.

Dirittodiintervento all’assemblea

Art. 18) Possono intervenire all’assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza

Art. 19) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

Art.  20)  L’assemblea  è  presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell’assemblea

Art. 21) Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

  • la regolare costituzione dell’assemblea;
  • l’identità e la legittimazione dei presenti;
  • lo svolgimento della riunione;
  • le modalità e il risultato delle votazioni;
  • l’identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
  • le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all’ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle

Art.  22) Il verbale della deliberazione dell’assemblea che modifica l’atto   costitutivo   è   redatto   da   notaio   scelto   dal   presidente dell’assemblea.

Quorum

Art. 23) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell’atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

AUMENTO DEL CAPITALE

Art. 24) In considerazione dell’esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l’aumento mediante passaggio di riserve a capitale. L’aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell’importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l’ipotesi disciplinata dall’art. 2482 ter C.C. La deliberazione assembleare determina l’esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Art. 25) In considerazione di quanto indicato nel primo comma dell’articolo precedente, è consentita la riduzione facoltativa del capitale sociale. La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all’assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa. In ogni caso gli amministratori, nel corso dell’assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l’assemblea stessa.

AMMINISTRAZIONE

Art. 26) L’amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2= (due) ad un massimo di 5= (cinque) membri, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 13.

Art. 27) Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all’atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato. Gli amministratori sono sempre rieleggibili; gli amministratori possono non essere soci.

Art. 28) E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 29) Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni  prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni  prima. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento della suddetta convocazione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Art. 31) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 32) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall’amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Sostituzione degliamministratori

Art. 33) Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d’urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

Rappresentanzadellasocietà

Art. 34) La rappresentanza generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 35) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Poteridigestione

Art. 36) Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti  previsti dall’art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di “amministratore delegato” ai fini della rappresentanza generale della società.

Compensi

Art. 37) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell’ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all’atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un’indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all’estinzione del mandato.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 38) Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste  dall’art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

Art. 39) Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un Revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale; peraltro il Revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del Collegio Sindacale.

BILANCIO E UTILI

Art. 40) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) nei casi previsti dall’articolo 2364 C.C.

Art. 41) I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci anche in forme indirette. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno interamente reinvestiti nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell’attività sportiva dilettantistica e dell’attività didattica di cui all’art. 3 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Versamenti e finanziamenti soci

Art. 42) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall’art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 43) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. L’assemblea dovrà determinare:

  • il numero dei liquidatori;
  • in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
  • a chi spetta la rappresentanza della società;
  • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  • gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori;
  • le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio

In conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, la società ha l’obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, ossia devolverlo ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall’assemblea dei soci.

Art.  44)  Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

 

 

Firmato:
Franco MAGGIORELLI
Stefania BONELLI
Stefano CAMBIAGGI (Notaio)

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